(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 660 cosi' dispone: «Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tal fine entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalita' di cui ai commi da 676 a 695, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e Province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695»; Visto inoltre l'art. 1, comma 663 medesima legge n. 296/2006 che prevede: «Resta ferma la facolta' delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche' per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale»; Considerato comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilita' interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione; Visto il proprio decreto 19 marzo 2007 n. 064/Pres. con il quale sono stati individuati per l'anno 2007 i criteri e le modalita' per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilita' e crescita, avendo riguardo alle peculiarita' degli enti stessi; Richiamato l'art. 9, del proprio decreto n. 064/Pres./2007, che dispone che per gli anni 2008 e 2009 gli obiettivi del rispetto del patto di stabilita' sono determinati con criteri analoghi a quelli dell'anno 2007; Visto l'art. 1, comma 65, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008), che prevede che: «Al fine di consentire stabilita' di regole per favorire un equilibrato sviluppo della finanza degli enti locali nell'ambito del concorso delle autonomie locali della Regione al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni contenute nel decreto del presidente della regione 19 marzo 2007, n. 64 relative al patto di stabilita' interno, vengono estese agli anni 2008 e 2009»; Visto altresi', l'art. 1 comma 66, della legge regionale n. 30/2007, che cosi' dispone: «L'amministrazione regionale, su proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previo parere del consiglio delle autonomie locali, adotta entro il 31 marzo 2008 un regolamento per apportare gli opportuni adeguamenti e aggiornamenti al decreto del presidente della regione n. 64 del 2007»; Visti i propri decreti 18 marzo 2008 n. 082/Pres. e 16 aprile 2008 n. 0102/Pres. con i quali sono state apportate modifiche al proprio decreto n. 064/Pres./2007, ai sensi dell'art. 1, comma 66 della legge regionale n. 30/2007; Visto l'art. 1, comma 4 della legge 24 luglio 2008, n. 126 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie» che prevede: «La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di conferenza Stato-citta' ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilita' interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione»; Considerato che l'art. 1, comma 6, della legge n. 126/2008 ha abrogato il comma 7 dell'art. 1 della legge n. 244/2007; Ritenuto pertanto necessario provvedere alla modifica dell'art. 3, comma 6, del proprio decreto n. 064/Pres./2007, come modificato dall'art. 4, comma del proprio decreto n. 082/Pres./2008, in quanto contiene un rinvio all'art. 1, comma 7 della legge n. 244/2007, ora abrogato; Preso atto che la giunta regionale, sentito il consiglio delle autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 novembre 2008, con osservazioni, ha approvato il regolamento nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con atto deliberativo ii dicembre 2008, n. 2738; Visto l'art. 42, dello statuto regionale di autonomia; Decreta: 1. E' emanato il regolamento, recante «Modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalita' per l'attivazione del connesso monitoraggio ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 art. 3, commi 48 e 49» emanato con decreto del presidente della regione 19 marzo 2007, n. 064/Pres., come modificato dal decreto del presidente della regione 18 marzo 2008 n. 082/Pres. e dal decreto del presidente della Regione 16 aprile 2008 n. 0102/Pres. nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO