(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008) 
                            IL PRESIDENTE 
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296  -  Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 660 cosi' dispone:  «Per  gli
esercizi 2007, 2008 e 2009,  le  regioni  a  statuto  speciale  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano  concordano,  entro  il  31
marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze
il livello complessivo delle spese  correnti  e  in  conto  capitale,
nonche' dei relativi pagamenti, in  coerenza  con  gli  obiettivi  di
finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tal  fine  entro  il  31
gennaio  di  ciascun  anno,  il  presidente  dell'ente  trasmette  la
proposta di accordo al Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  In
caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le
regioni a statuto ordinario.  Per  gli  enti  locali  dei  rispettivi
territori provvedono, alle finalita' di cui ai commi da 676 a 695, le
regioni a statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  ai  sensi  delle  competenze  alle  stesse  attribuite   dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Qualora le predette regioni e Province autonome non provvedano, entro
il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli  enti  locali  dei
rispettivi territori, le disposizioni previste  per  gli  altri  enti
locali dai commi da 676 a 695»; 
    Visto inoltre l'art. 1, comma 663 medesima legge n. 296/2006  che
prevede: «Resta ferma la facolta'  delle  regioni  e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del  patto  di
stabilita'  interno  nei  confronti  dei  loro  enti   ed   organismi
strumentali,  nonche'  per  gli  enti  ad  ordinamento  regionale   o
provinciale»; 
    Considerato comunque che, le disposizioni contenute  nelle  leggi
statali  relative  al  patto  di  stabilita'  interno  per  gli  enti
territoriali costituiscono principi  fondamentali  del  coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli  117,  terzo  comma  e
119, secondo comma, della Costituzione; 
    Visto il proprio decreto 19 marzo 2007 n. 064/Pres. con il  quale
sono stati individuati per l'anno 2007 i criteri e le  modalita'  per
il concorso delle province e dei comuni con popolazione  superiore  a
5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli  obiettivi  di
finanza  pubblica  tramite  l'adesione  al  patto  di  stabilita'   e
crescita, avendo riguardo alle peculiarita' degli enti stessi; 
    Richiamato l'art. 9, del proprio decreto n.  064/Pres./2007,  che
dispone che per gli anni 2008 e 2009 gli obiettivi del  rispetto  del
patto di stabilita' sono determinati con criteri  analoghi  a  quelli
dell'anno 2007; 
    Visto l'art. 1, comma 65, della legge regionale 28 dicembre 2007,
n. 30  (legge  strumentale  2008),  che  prevede  che:  «Al  fine  di
consentire stabilita' di regole per favorire un equilibrato  sviluppo
della finanza  degli  enti  locali  nell'ambito  del  concorso  delle
autonomie locali della Regione al rispetto degli obblighi  comunitari
e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
le disposizioni contenute nel decreto del presidente della regione 19
marzo 2007, n. 64 relative al patto di  stabilita'  interno,  vengono
estese agli anni 2008 e 2009»; 
    Visto altresi', l'art. 1  comma  66,  della  legge  regionale  n.
30/2007, che cosi' dispone: «L'amministrazione regionale, su proposta
dell'assessore regionale per le autonomie  locali,  di  concerto  con
l'assessore regionale alle risorse economiche e  finanziarie,  previo
parere del consiglio delle autonomie locali, adotta entro il 31 marzo
2008  un  regolamento  per  apportare  gli  opportuni  adeguamenti  e
aggiornamenti al decreto del  presidente  della  regione  n.  64  del
2007»; 
    Visti i propri decreti 18 marzo 2008 n.  082/Pres.  e  16  aprile
2008 n. 0102/Pres. con i quali  sono  state  apportate  modifiche  al
proprio decreto n. 064/Pres./2007, ai sensi  dell'art.  1,  comma  66
della legge regionale n. 30/2007; 
    Visto l'art. 1, comma 4  della  legge  24  luglio  2008,  n.  126
recante «Conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare
il potere di acquisto delle famiglie» che prevede: «La minore imposta
che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli  comuni,
in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'art. 1, comma  5,  della
legge 24  dicembre  2007,  n.  244.  A  tale  fine,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo  e'  integrato
di un importo pari a quanto sopra  stabilito  a  decorrere  dall'anno
2008. In sede di conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  sono
stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, criteri e modalita' per la erogazione del  rimborso
ai comuni che  il  Ministro  dell'interno  provvede  ad  attuare  con
proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  secondo
principi  che  tengano  conto   dell'efficienza   nella   riscossione
dell'imposta, del rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno,  per
l'esercizio 2007, e della tutela dei  piccoli  comuni.  Relativamente
alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni  Sardegna
e Sicilia, ed alle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  i
rimborsi sono in ogni caso disposti a favore  dei  citati  enti,  che
provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei
loro territori nel rispetto degli statuti speciali e  delle  relative
norme di attuazione»; 
    Considerato che l'art. 1, comma 6, della  legge  n.  126/2008  ha
abrogato il comma 7 dell'art. 1 della legge n. 244/2007; 
    Ritenuto pertanto necessario provvedere alla  modifica  dell'art.
3, comma 6, del proprio decreto n.  064/Pres./2007,  come  modificato
dall'art. 4, comma del proprio decreto n. 082/Pres./2008,  in  quanto
contiene un rinvio all'art. 1, comma 7 della legge n.  244/2007,  ora
abrogato; 
    Preso atto che la giunta regionale, sentito  il  consiglio  delle
autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella  seduta  del
12 novembre 2008, con osservazioni, ha approvato il  regolamento  nel
testo allegato quale parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento con atto deliberativo ii dicembre 2008, n. 2738; 
    Visto l'art. 42, dello statuto regionale di autonomia; 
                              Decreta: 
    1. E' emanato il regolamento, recante «Modifiche  al  regolamento
per la determinazione dei criteri e delle modalita' per  il  concorso
degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita'  e
crescita e per la  fissazione  dei  termini  e  delle  modalita'  per
l'attivazione  del  connesso  monitoraggio  ai  sensi   della   legge
regionale 23 gennaio 2007, n. 1 art. 3, commi 48 e  49»  emanato  con
decreto del presidente della regione 19  marzo  2007,  n.  064/Pres.,
come modificato dal decreto del presidente  della  regione  18  marzo
2008 n. 082/Pres. e dal  decreto  del  presidente  della  Regione  16
aprile  2008  n.  0102/Pres.   nel   testo   allegato   al   presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
                                TONDO